Se una persona straniera subisce un incidente stradale sul suolo italiano, cosa accade nell’ipotesi di dover richiedere il giusto risarcimento? Mentre le assicurazioni hanno sempre minimizzato basandosi sulle condizioni economiche e sociali differenti dello straniero in patria, una sentenza 12221 del 12 giugno 2015 rimette a posto le cose, garantendo il giusto risarcimento.
Fino a poco tempo fa le assicurazioni risarcivano un danneggiato estero in visita in Italia in base al nostro contesto socio-economico vigente
L’ipotesi non è di fantasia, ma un fatto realmente accaduto. Un ragazzo minorenne si trova in vacanza a Milano. Mentre viaggia sull’autobus, il veicolo subisce un brutto incidente e il ragazzo riporta gravi lesioni. I genitori presentano domanda per ottenere risarcimento e dopo un rifiuto in primo grado, questa viene accolta dalla Corte D’Appello riconoscendo il danno nei confronti del ragazzo. Ma l’impresa assicurativa che tutela gli affari della compagnia di autobus dove viaggiava il ragazzo presenta ricorso in Cassazione. Le ragioni del ricorso sono legate ai parametri economici e di quantificazione del danno vigenti in Italia, in riferimento ad un danno subito da un soggetto residente all’estero, quindi in un contesto economico e sociale completamente differente. In buona sostanza un tentativo di risarcire il danno in misura minore
In caso di danno subito in Italia da un residente all’estero non è rilevante la sua residenza ai fini della quantificazione del danno
La Cassazione risponde con la sentenza che abbiamo già citato, respingendo le ragioni del ricorso presentato dalla società assicurativa. A chiare lettere viene negata “ogni rilevanza al luogo di residenza del danneggiato (sia esso la vittima primaria, che i suoi congiunti, in caso di macrolesione o decesso della vittima primaria) ai fini della determinazione dell’entità del risarcimento”