Il treno è in ritardo e tu subisci un danno. Ti chiedi se esiste una normativa che difende i tuoi diritti, soprattutto in Italia, dove le nostre ferrovie non brillano certo per puntualità ed efficienza del servizio. La tutela è tutta scritta nel decreto Legge n. 1948 del 1934, articoli 9 e 101.
In generale si ha diritto ad un risarcimento calcolato in base alla tipologia di treno e alle ore di ritardo accertate, sui treni regionali per esempio, non è prevista alcuna forma di risarcimento se il ritardo è accertabile entro i 59 minuti. 59 minuti sono sufficienti a subire danni collaterali di vario tipo, tra cui la perdita di coincidenze, voli, appuntamenti di lavoro importanti e via dicendo, ma non sono utili per ottenere un risarcimento.
Diverso se cambia la tipologia di treno, perchè per i treni ad alta velocità, se il ritardo è accertabile tra i 30 e i 59 minuti, si ha diritto ad un risarcimento pari al 25% del prezzo del titolo di viaggio. Ma è sufficiente un solo minuto in meno per non aver diritto ad alcun risarcimento; se un freccia rossa quindi ritarda 29 minuti, dobbiamo attaccarci al cosiddetto vagone.
Se si superato i 119 minuti di ritardo allora si può essere rimborsati per il 50% dell’importo speso acquistando il titolo di viaggio.