L’antieconomicità del danno ormai è storia vecchia.
Lo stabilisce la sentenza n. 1250/2012 del Tribunale di Prato.
Il caso è quello in cui le riparazioni risultano troppo onerose rispetto al valore del mezzo danneggiato. Il Tribunale giunge alla sua decisione partendo dall’analisi dell’art 2058 codice civile (“risarcimento in forma specifica”) che recita “il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore”.
“Pertanto nella specie il Giudice non ritiene di poter sostituire il risarcimento pari al valore del bene con quello in forma specifica conseguente all’ammontare delle riparazioni eseguite … sul veicolo danneggiato”, tanto più che il danneggiato “ha materialmente sostenuto tali esborsi per riparare il bene a dimostrazione del fatto che il vulnus (il danno) subito per effetto del sinistro era da individuare non solo nel valore del bene in sé per sé, ma anche nella funzionalità e nella utilità che lo stesso poteva assolvere in condizioni di perfetta integrità”.
Dunque l’assicuratore viene condannato al pagamento dell’importo delle riparazioni accertato durante la CTU e al rimborso delle spese di autonoleggio.