Sappiamo tutti che la giurisprudenza italiana tutela chi è vittima di infortunio sul lavoro. Ma non molti sanno che è prevista una copertura aggiuntiva per il percorso che unisce la propria abitazione al posto di lavoro, stiamo parlando dell’infortunio in itinere
L’infortunio in itinere si verifica durante il tragitto tra l’abitazione e il posto di lavoro
L’ente pubblico che si occupa di tutelare i lavoratori da eventuali infortuni è l’INAIL, ovvero Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro. In origine un lavoratore veniva tutelato solo se l’incidente si verificava nel posto effettivo di lavoro. Verso il nuovo millennio ci sono state una serie di sentenze che hanno cambiato e trasformato le leggi vigenti, semplicemente perchè i fenomeni di incidenti includevano anche il percorso che separava l’abitazione dal luogo di lavoro; lo spostamento infatti cominciava ad essere considerato come un aspetto connesso all’attività del lavoratore.
Anche lo spostamento dovuto alla pausa pranzo è coperto dall’assicurazione in caso di infortunio in itinere
Sarà l’articolo 12 del decreto 38/2000 ad introdurre la copertura dell’infortunio in itinere, dove veniva considerato il tragitto escludendo eventuali infortuni avvenuti all’interno della propria abitazione, mentre venivano presi in considerazioni gli spostamenti effettuati durante la pausa pranzo, laddove non fosse presente una mensa aziendale.
L’infortunio in itinere vale anche quando si utilizza un mezzo privato
L’assicurazione copre anche nel caso di utilizzo di un mezzo di trasporto privato, ma a patto che si renda necessario il suo utilizzo per cause di forza maggiore.