Il caso è quello di un sinistro stradale occorso ad una donna a cui veniva riconosciuta invalidità permanente al 25%. Alla donna, praticamente disoccupata, non viene riconosciuto il cosiddetto danno patrimoniale, perché si riteneva non vi fosse una prova sufficiente per dimostrare il reddito derivato da una attività specifica.
In cassazione la donna chiede che in base all’invalidità riconosciuta, vengano accertati anche i presunti danni legati alle possibilità perdute a causa del danno.
L’invalidità poteva quindi configurare un futuro danno per la donna e la valutazione che si chiedeva era di tipo previsionale.
La cassazione da ragione alla donna, nello specifico la sentenza (n. 26850/2017) dichiara che la donna non avrebbe potuto svolgere alcuna attività lavorativa. Quello su cui la cassazione pone attenzione è quindi la riduzione della capacità lavorativa generica. In questo caso l’alta percentuale di invalidità permanente rende certa la menomazione della capacità lavorativa del soggetto. In futuro e a causa di questa situazione, la vittima sarà costretta comunque a percepie un reddito inferiore rispetto alle sue condizioni senza invalidità.