Il danneggiato ha diritto a scegliere il proprio carrozziere di fiducia a prescindere dalle clausole riportate in polizza.
Ce lo ricordano varie sentenze. Troppe volte siamo stati abituati ad ascoltare i continui “martellamenti” delle assicurazioni che ci proponevano come unica alternativa la riparazione presso carrozzerie fiduciarie.
Il diritto di scegliere il riparatore spetta esclusivamente al proprietario che è, fino a prova contraria, la parte lesa.
Giudice di Pace di Como, 11 marzo 2008 n. 400
Giudice di Pace di Firenze, 31 gennaio 2012, n. 672