Con la sentenza 9 ottobre 2013, n. 22974 la Sezione Lavoro della Corte di Cassazione torna a ribadire il postulato già più volte enunciato in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, secondo cui il diritto al riconoscimento della rendita prevista dalla normativa in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali (D.P.R. n. 1124/1965) implica uno stretto legame tra patologia e attività lavorativa, che si realizza soltanto se la malattia sia contratta nell’esercizio o a causa dell’attività lavorativa svolta, ovvero se, in presenza di fattori plurimi, la prestazione medesima costituisce “condicio sine qua non” della malattia.
Occasione della pronuncia in esame il ricorso presentato dall’INAIL avverso la sentenza di II grado che aveva riconosciuto il diritto di un lavoratore dipendente alla tutela assicurativa, per aver contratto la patologia a causa dei ripetuti traumi dovuti all’uso prolungato della propria autovettura per effettuare il percorso casa-lavoro, e condannato di conseguenza l’ente previdenziale al pagamento della relativa indennità.
Le argomentazioni portate dall’INAIL a sostegno dell’impugnazione hanno convinto la Suprema Sezione lavorista: essendo la patologia portata all’attenzione dei giudici da valutare in base ai requisiti prescritti per le malattie professionali, ma mancando nella stessa quell’imprescindibile legame-nesso eziologico con l’attività lavorativa, essa non può essere indennizzata dal momento che la tutela dei rischi connessi al percorso casa- lavoro è limitata alla fattispecie dell’infortunio in itinere e non si estende alle malattie professionali.
E’ solo con riguardo all’infortunio sul lavoro che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato – sottoposto peraltro a rigorosa verifica – la copertura assicurativa va estesa anche agli eventi verificatisi al di fuori dei luoghi di lavoro e non solo nel corso della prestazione lavorativa. Corollario di ciò è che “non è consentito procedere tout court ad una interpretazione estensiva o analogica della normativa dettata per l’infortunio sul lavoro alla malattia professionale, potendo quest’ultima essere tutelata con il riconoscimento della relativa rendita in quanto venga causata dal lavoro e non contratta in occasione del lavoro”.
Fondato, dunque, per il Giudice del Lavoro Supremo il ricorso proposto che, decidendo nel merito, ha rigettato la domanda dell’originario ricorrente(lavoratore).
Per approfondimenti:
- Corso avanzato sulle tecniche di liquidazione dei danni civili, Altalex Formazione;
- Manuale di diritto del lavoro, di Mazzotta Oronzo, Cedam, 2013.