Il professionista medico ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie relativamente alle cure mediche ed eventuali interventi chirurgici attraverso il così detto < consenso informato> modulo che non può e non deve essere generico ma deve contenere tutte le suddette informazioni relative a rischi vantaggi derivanti.
Il principio è stabilito dalla Corte di Cassazione, con sentenza 31 luglio 2013, n. 18334.
Infatti se il medico non fornisce al proprio paziente un consenso informato che sia esaustivo deve ravvisarsi una responsabilità medica.