La nuova legge di riforma della responsabilità sanitaria dello scorso 8 marzo 2017 introduce delle novità importanti a livello civile e penale. Al centro non ci sono solo le regole dell’imputazione, ma anche gli aspetti economici legati al risarcimento dei danni in senso stretto. Nuova vita per i danneggiati e nuovo giro di vite per i soggetti che dovranno rispondere dei danni causati dall’errore medico. Ma andiamo per ordine.
Si può scegliere se rivolgere l’azione legale verso la struttura medica oppure verso l’operatore sanitario responsabile
Se l’azione legale nei confronti della struttura ospedaliera è quella più facile per la parte lesa, se solo pensiamo che i tempi di prescrizione superano i dieci anni, la possibilità che la nuova legge introduce di rivolgersi anche direttamente verso il sanitario allarga le possibilità in termini di coperture assicurative disponibili per il risarcimento del danno.
Per accelerare le procedure di risarcimento del danno si può agire verso l’assicuratore
Una notevole facilitazione alla risoluzione delle controversie, in termini anche di velocità, viene introdotta dall’articolo 12 della legge in oggetto. È infatti possibile citare in giudizio l’assicuratore, sia che questi rappresenti l’azienda sanitaria, sia che copra un operatore. Il principio è simile a quello che regola la responsabilità civile auto. La garanzia patrimoniale disponibile quindi e la possibilità di immediata condanna dell’assicuratore, consentirà di rendere più leggera la posizione dell’assicurato stesso. Questo renderà più veloce la risposta dell’assicuratore nel presentare offerta risarcitoria o nel motivare un eventuale rifiuto a farlo.
L’operatore sanitario non può essere condannato oltre il triplo del reddito lordo annuale
L’articolo nove della riforma di legge introduce anche una limitazione specifica della cosiddetta possibilità di rivalsa. Fino ad ora la struttura ospedaliera poteva interamente riversare la responsabilità sull’operatore sanitario, mentre adesso questa possibilità viene fortemente circoscritta ai casi di dolo gravissimo e comprovato. Oltre a questo, si aggiunge un fattore molto importante: in caso di rivalsa, l’operatore sanitario responsabile del danno non potrà ricevere una condanna che superi il triplo del suo reddito lordo annuale.