Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con ORDINANZA N. 205 ANNO 2008 dichiarando che un’ interpretazione costituzionalmente orientata, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale si trovava trasportato, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso;
Di seguito l’ integrale ordinanza
ORDINANZA N. 205 ANNO 2008
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai Signori:
– Franco BILE Presidente
– Giovanni Maria FLICK Giudice
– Francesco AMIRANTE ”
– Ugo DE SIERVO ”
– Alfio FINOCCHIARO ”
– Alfonso QUARANTA ”
– Franco GALLO ”
– Luigi MAZZELLA ”
– Gaetano SILVESTRI ”
– Sabino CASSESE ”
– Maria Rita SAULLE ”
– Giuseppe TESAURO ”
– Paolo Maria NAPOLITANO ”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), promossi con ordinanze del 20 febbraio 2007 dal Giudice di pace di Pavullo nel Frignano nel procedimento civile vertente tra Piscitelli Iolanda e Volandi Andrea ed altro e del 19 dicembre 2006 dal Giudice di pace di Montepulciano nel procedimento civile vertente tra Malfetti Gioia e Goti Samuele ed altri, iscritte ai nn. 633 e 670 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 37 e 39, prima serie speciale dell’anno 2007. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 2008 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.
Ritenuto
che il Giudice di pace di Pavullo nel Frignano – nel corso di un giudizio promosso per il risarcimento del danno subito dalla parte attrice il giorno 7 marzo 2006, in Fellicarolo di Fanano, in un incidente stradale – ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9 del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), per violazione dell’art. 76 della Costituzione, e, in subordine, dell’art. 143 dello stesso d.lgs. n. 209 del 2005, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 148, comma 2, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 149, comma 2, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 149, comma, 2, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 149 e 150, in combinato disposto con l’art. 9, del d.P.R. n. 254 del 2006, per violazione dell’art. 3 Cost.;
che il rimettente dichiara di dubitare che le procedure di liquidazione del danno previste dal codice delle assicurazioni siano in grado di eliminare l’actio generalis di cui all’art. 2054 del codice civile, essendo sostenibile che la regolamentazione prevista da tale codice sia non conforme alla Carta costituzionale e che, inoltre, la limitazione alla difesa tecnica legale nella fase stragiudiziale violerebbe un preciso diritto costituzionalmente garantito;
che il giudice a quo assume che, in ragione di tale dubbio e applicando la normativa vigente, dovrebbe respingere la domanda risarcitoria così come proposta, anche in mancanza di una espressa deroga all’art. 2043 cod. civ., che stabilisce, in via generale, il diritto ad agire del danneggiato nei confronti del danneggiante;
che, in punto di rilevanza, il rimettente assume che ove non fosse applicabile l’art. 2054 cod. civ., utilizzato dalla ricorrente, sarebbe applicabile la normativa contenuta nel d.lgs. n. 209 del 2005, della quale, appunto, egli «paventa l’incostituzionalità»;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità delle questioni, per non esserne stata adeguatamente valutata e motivata la rilevanza e l’infondatezza delle stesse;
che il Giudice di pace di Montepulciano – nel corso di un giudizio promosso per il risarcimento dei danni riportati dalla parte attrice in un incidente stradale in cui era rimasta coinvolta, quale trasportata su un veicolo di proprietà altrui e condotto da una terza persona, a séguito del tamponamento subito da detto veicolo ad opera di altra vettura –ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24 e 76 Cost.;
che il rimettente riferisce che il convenuto, costituendosi in giudizio, ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma censurata, nella parte in cui prevede, in caso di lesioni del terzo trasportato, la risarcibilità in capo alla compagnia assicuratrice del vettore, indipendentemente dalla responsabilità di detto conducente;
che la nuova disciplina, rappresentata dall’art. 141 del Codice delle assicurazioni, in vigore per i sinistri accaduti a far data dal 1° gennaio 2006 – come quello oggetto del procedimento a quo – prevede che l’impresa assicuratrice del veicolo sul quale viaggia il trasportato risarcisca quest’ultimo indipendentemente dalla condotta colposa del conducente, e che il terzo trasportato abbia azione diretta solo contro l’assicurazione del vettore;
che, in estrema sintesi, il trasportato deve necessariamente rivolgere la richiesta di risarcimento dei danni al proprio vettore ed alla compagnia assicuratrice di quest’ultimo, indipendentemente da qualsiasi responsabilità dello stesso, così stravolgendo i canoni classici e tipici della responsabilità civile;
che il danneggiato non ha, invece, alcuna possibilità di rivolgere le proprie istanze risarcitorie alla compagnia assicuratrice del responsabile civile, in spregio ed in aperto contrasto con la Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 88/357/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli, il cui art. 4-quinquies obbliga gli Stati membri a provvedere affinché le persone lese da un sinistro, causato da un veicolo assicurato, possano avvalersi di un’azione diretta nei confronti dell’impresa che assicura contro la responsabilità civile la persona responsabile del sinistro;
che, secondo il rimettente, con la legge di delegazione 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. – Legge di semplificazione 2001), si intendeva tutelare il consumatore ed il contraente più debole e non certo modificare i princípi generali di risarcimento dei danni, con la conseguenza che la tutela doveva essere riservata a tutti i rapporti contrattuali (e non extra-contrattuali), ovvero alle cosiddette garanzie dirette, a favore degli assicurati-consumatori-contraenti, laddove, invece, il censurato art. 141, al pari dell’art. 149 del codice delle assicurazioni, non prende assolutamente in considerazione tali soggetti, ma i danneggiati;
che, con l’imporre al danneggiato la richiesta di risarcimento del danno non a chi è responsabile dello stesso in base al codice civile, bensì alla compagnia assicuratrice del proprio vettore indipendentemente dalla sussistenza o meno in capo a quest’ultimo di alcuna responsabilità, anche in via meramente residuale, il decreto legislativo ha modificato, sia sostanzialmente sia proceduralmente, i diritti dei danneggiati, facoltà questa non concessa dalla legge di delegazione;
che il codice delle assicurazioni ha altresì ridotto i doveri dei responsabili dei sinistri stradali, dal momento che costoro non dovranno più neppure essere convenuti in giudizio e non saranno più tenuti a rispondere in solido del danno cagionato;
che, infatti, l’art. 141, comma 3, prevede che il danneggiato possa proporre l’azione diretta di cui all’art. 145 nei soli confronti dell’impresa di assicurazione del vettore, senza far menzione alcuna del responsabile del sinistro (in contrasto con quanto previsto dall’art. 144 dello stesso codice oltre che con i princípi generali dell’ordinamento giuridico), ed ovviamente della compagnia del responsabile civile che, del resto, fino ad allora potrebbe, anzi dovrebbe, non aver mai neppure ricevuto una richiesta di risarcimento, visto il richiamo operato all’art. 148;
che il rimettente deduce, altresì, la violazione dell’art. 3 Cost., dal momento che il terzo trasportato può agire, ai sensi dell’art. 141, nei soli confronti dell’assicuratore del proprio vettore e non anche nei confronti di altri eventuali responsabili, nonché dell’art. 24 Cost., per esservi lesione del diritto di difesa in capo alla compagnia assicuratrice del vettore, la quale non potrà efficacemente tutelarsi, non disponendo di elementi idonei a dimostrare l’esclusiva responsabilità dell’altro conducente, visto e considerato che detto altro conducente, qualora operi l’art. 149 codice assicurazioni, viene risarcito dalla propria compagnia, con la conseguenza che la compagnia del vettore avrà notevoli difficoltà a dimostrare la colpa esclusiva dell’altro conducente ed far scattare l’inoperatività dell’art. 141;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza della questione sollevata.
Considerato
che le due ordinanze investono, sostanzialmente, sotto vari profili, la legittimità costituzionale della disciplina dell’azione diretta del trasportato danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo sul quale viaggiava al momento del sinistro, quale risultante dagli articoli 141 e seguenti del decreto legislativo n. 209 del 2005;
che, pertanto, deve essere disposta la riunione dei relativi giudizi, perché siano decisi con unica pronuncia;
che, in particolare, le disposizioni citate sono impugnate nella parte in cui – prevedendo l’azione diretta del trasportato verso la compagnia assicuratrice del veicolo – escluderebbero che il medesimo trasportato possa agire nei confronti del vero responsabile del danno, così come previsto dal sistema degli artt. 1917, 2043 e 2054 del codice civile;
che, peraltro, i giudici rimettenti non hanno adempiuto l’obbligo di ricercare un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme impugnate, nel senso cioè che esse si limitino a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso;
che tale interpretazione delle norme impugnate avrebbe consentito di superare i prospettati dubbi di costituzionalità;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la mancata sperimentazione del tentativo di interpretare la normativa impugnata in modo conforme a Costituzione comporta la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale;
che rimane così assorbito ogni ulteriore profilo di inammissibilità.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi,
dichiara
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 141, 143, 144, 148, 149, 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), e dell’art. 9, comma 2, del d.P.R. 18 luglio 2006, n. 254 (Regolamento recante disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale, a norma dell’articolo 150 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Pavullo nel Frignano, con l’ordinanza in epigrafe;
dichiara
la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del medesimo decreto legislativo n. 209 del 2005, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 della Costituzione, dal Giudice di pace di Montepulciano, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 2008.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 giugno 2008.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI