Assolutamente si.
Le informazioni diffuse dalle compagnie di assicurazioni, sulla fine del risarcimento del danno da distrazione del rachide cervicale (colpo di frusta) non sono che una fasulla trovata, delle stesse compagnie, per disincentivare le richieste danni e di conseguenza incrementare gli utili.
Il risarcimento per il danno da distrazione del rachide cervicale è, quindi, sempre dovuto, vediamo di seguito in che termini:
– è dovuto il danno biologico permanente, ovvero i postumi residuati dal trauma, se accertati strumentalmente o visivamente dal medico legale;
– è dovuto il risarcimento dell’ inabilità temporanea, ovvero dei giorni di malattia certificati dal medico;
– è dovuto il danno economico per il mancato guadagno, ove ne venga data una prova certa e precisa;
– sono sempre dovute tutte le spese mediche di cura e diagnostiche (rx, rmn, tac, fisioterapia, audiometricovestibolare, medico legale, ecc.) purchè congrue e pertinenti al trauma subito;
La normativa di riferimento è la Legge n° 27 del 24 marzo 2012 – art. 32, che recita:
– comma 3 ter: “le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente” – comma 3 quater: “Il danno alla persona per lesioni di lieve entita’ di cui all’articolo 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e’ risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l’esistenza della lesione”.
Come si può facilmente capire, anche da una superficiale lettura, i due commi non sono coerenti tra loro. Mentre il comma 3 ter nega il risarcimento in assenza di accertamento strumentale, il comma 3 quater offre in alternativa, all’ accertamento strumentale, anche il solo accertamento visivo del medico-legale e quindi riporta il sistema risarcitorio a come è stato in passato.
La poca chiarezza della norma, ha lasciato però libertà di interpretazione formando diversi orientamenti tra i medici-legali e i giudici.
Quindi è sempre meglio premunirsi, per tempo, dei dovuti accertamenti strumentali che nel caso di specie possono essere: radiografie, tac, audiometricovestibolare, elettromiografie ecc.. In assenza di accertamento strumentale sarà comunque possibile invocare il comma 3 quater richiedendo l’ accertamento visivo del medico legale.
Gabriele Masetti