Corte Costituzionale – Ordinanza 192 anno 2010
Ecco la parte saliente:
“…… il giudice rimettente non ha adempiuto all’obbligo di verificare la possibilità di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma impugnata che avrebbe consentito “accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile, dal momento che il Codice delle assicurazioni si è limitato a rafforzare la posizione dell’assicurato rimasto danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso” (sentenza n. 180 del 2009, ordinanza n. 441 del 2008). “