I Cani e i loro padroni. Ne abbiamo parlato recentemente su Studio Nova Infortunistica news per quanto riguardava il disturbo della quiete pubblica, questione delicata che può condurre al reato di natura penale.
Se il cane si comporta male, dicevamo in quell’articolo, la colpa è ovviamente del padrone o di chi in qualche modo lo ha educato, se non aizzato contro qualcuno. Il caso che esaminiamo è quello di un allegro signore in un momento di relax nel principale parco cittadino, che improvvisamente viene morso alla mano dal cane di un passante.
Ovvio che in casi come questi sia il padrone dell’animale a doverne rispondere, proprio perché la legge parla chiaro attribuendogli tutte le responsabilità per eventuali danni causati dalla bestiola. Ed è sempre il padrone che deve risarcire il danneggiato negli ambiti civile e penale. Fanno eccezione solamente i casi dovuti all’inevitabilità, come per esempio un intruso che entra in casa vostra e che viene aggredito dal cane che finalmente fa il suo dovere. In quel caso, considerato come fortuito, la responsabilità del padrone decade.
L’articolo del codice penale che riguarda il nostro caso quindi è il 627 dove si dice: “Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da venticinque euro a duecentocinquantotto euro. Alla stessa sanzione soggiace: 1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta; 2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.