Chissà quanti conducenti si sono trovati a protestare di fronte alla richiesta di eseguire un alcool test da parte degli agenti di polizia.
Un rifiuto che sembra probabilmente legittimo perché non ci considera parte della circolazione, la “fermata”, al contrario è una fase della stessa è quindi legittima la richiesta di una verifica anche quando il veicolo non è in moto.
Ricordiamoci che rifiutarsi di effettuare l’alcool test è un’atteggiamento regolato dall’articolo 186, comma 7 del codice della strada, che applica giuste sanzioni a chi non vuole sottoporsi all’alcool test. I casi possono essere quelli dell’incidente stradale o di altre motivazioni necessarie e sufficienti per ritenere che il conducente si trovi in uno stato di alterazione. La Corte di Cassazione, sez. VI Penale, con la sentenza 12 settembre – 9 ottobre 2019, n. 41457 ha stabilito questo per il caso di un conducente di motociclo fermato durante la sosta in parcheggio da due agenti di polizia che gli chiedevano di effettuare l’alcool test. L’uomo si rifiutava di farlo e oltre a questo denunciava la corte del suo territorio per averlo ingiustamente condannato, in quanto fermo al parcheggio, quindi in una condizione più vicina a quella del pedone.