C’è una sentenza della Corte di Cassazione penale, per la precisione la n. 2060 del 18 gennaio 2012 che stabilisce la responsabilità penale del medico che rifiuta di salire sull’ambulanza del 118.
Quando il medico di servizio si rifiuta di salire a bordo dell’ambulanza compie omissione di atti di ufficio
Nel caso specifico che stiamo analizzando, il medico in servizio di guardia medica, si rifiutava di salire sul mezzo d’emergenza intervenuto in soccorso di un minore. Questi decedeva qualche ora dopo. Di fronte alla situazione di un paziente in pericolo di vita la guardia medica ha il compito di intervenire con tempestività per prestare ogni possibile soccorso
Il delitto di pericolo si verifica quando la condotta del medico produce un danno, una lesione o qualcosa di più grave
L’art 328 del codice penale, ovvero il cosidetto rifiuto e omissione d’atti d’ufficio non tiene conto tanto di un danno diretto che deriva dalla negligenza medica, ma dal fatto che la sua stessa condotta possa produrre danno, aspetto ovvio se denunciato dallo stesso personale del 118, dai famigliari della vittima e dalla CRI, come evidenziato nel caso in esame.
Non è separabile in questo caso la volontà di prestare soccorso, dalla NON volontà di salire sul mezzo, perché in una situazione d’emergenza sono strettamente connesse all’obbligo di agire in modo tempestivo.