Si era parlato del danno da vacanza rovinata introdotto nel 2011 grazie al d.lgs. 79/2011 che finalmente distingueva questa tipologia dal più generico danno non patrimoniale, tutelando quindi completamente e per la prima volta i diritti del turista. Vediamo insieme adesso quali sono i casi che rientrano nel danno da vacanza rovinata e come richiedere eventuali risarcimenti.
Se manca anche uno solo dei servizi offerti dal tour operator, si ha diritto ad un risarcimento per vacanza rovinata
Hai appena acquistato una vacanza con una serie di servizi inclusi, ma durante la stessa uno o più servizi promessi manca totalmente. Il tour operator deve assolutamente rispondere della mancanza, anche se l’eventuale responsabilità di questo deficit è di un prestatore legato ad un singolo servizio. Quindi se l’albergo non è di proprietà del tour operator stesso oppure se la mancanza del servizio dipende da una delle compagnie aeree incluse nel pacchetto, deve sempre risponderne l’organizzazione e il tour operator che ha fornito l’insieme dei servizi. Il tour operator, è bene ricordarlo, è totalmente responsabile dei soggetti terzi che prestano un servizio all’interno di un pacchetto turistico specifico. È una responsabilità che si estende anche per eventuali danni alla persona, per esempio un sinistro stradale avvenuto durante uno spostamento previsto nel pacchetto. Chi deve chiedere un danno quindi, secondo il codice turistico, viene agevolato proprio perché il suo referente in caso di risarcimento sarà unico, ovvero il tour operator, proprio per le sue mansioni di intermediario al momento dell’acquisto. Perchè il danno sia riconosciuto, ovviamente l’utente danneggiato dovrà fornire una prova del nesso causale tra il fatto e il cosidetto evento lesivo.
È importante rispettare i tempi per presentare reclamo per danno da vacanza rovinata. O durante il viaggio o entro dieci giorni dalla conclusione dello stesso
Il reclamo per danno da vacanza rovinata può essere presentato anche durante il viaggio quindi poco dopo essersi verificato, altrimenti i tempi necessari sono stabiliti da un termine di dieci giorni dopo il rientro dal viaggio stesso. Questi tempi non devono essere confusi con quelli legati alla richiesta risarcitoria, che può avvenire entro un anno dal rientro dal viaggio se non ci sono danni alla persona, entro tre anni se questi sono presenti.
La polizza infortuni e la polizza di responsabilità civile, cosa sono e come funzionano
Il tour operator stipula con le Compagnie delle coperture assicurative spesso sconosciute ai consumatori: la polizza infortuni e la polizza di responsabilità civile. La prima è un contratto che viene stipulato tra il tour operator e la compagnia di assicurazione dove si stabiliscono specifici limiti di copertura. Chi ne beneficia è lo stesso turista che può lamentare un sinistro subito durante un viaggio, anche se i contraenti sono le compagnie di assicurazione e il tour operator.
Il turista può quindi attivarsi direttamente nei confronti della compagnia di assicurazioni, di cui il tour operator fornirà estremi e contatti, propio per ricevere un eventuale indennizzo; i limiti vengono stabiliti dalle modalità della polizza stessa.
La polizza di responsabilità civile funziona in modo opposto. Il turista non può avvalersene ed è lo stesso tour operator che deve comunicare alla compagnia la richiesta risarcitoria che è stata avanzata nei suoi confronti, come forma di indennità rispetto agli inadempimenti contestati dal turista.
È consigliabile che il turista, in genere, chieda copia delle polizze sottoscritte dall’organizzatore, per conoscerne caratteristiche e sopratutto i limiti stabiliti per la copertura.
In un prossimo articolo vedremo come ottenere il risarcimento danni per danno da vacanza rovinata e come può essere determinato il danno (ed eventuale risarcimento) che spetta al turista